chiarimenti assicurazione gancio e carrello

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  1. peogibe
     
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    Ikken hissatsu

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    a riprova di quanto sopra, ho fatto qualche ricerca per te.
    ho trovato la normativa sui carrelli appendice al sito ellebi qua:

    http://www.ellebi.com/italiano/rimorchi/normativa.asp

    Ti riporto il testo sottolineando alcuni punti che, mi sembra, escludano definitivamente la possibilità che il tuo rimorchio per imbarcazione (TATS) sia un "carrello appendice" che possa circolare senza libretto:

    1) sul libretto della motrice (l'auto con cui traini) dovrebbe essere riportato il nr. di telaio del carrello appendice, in quanto "viene a far parte" della motrice
    2) il carrello appendice dece servire per trasporto di bagagli o oggetti personali, e non di imbarcazioni o "attrezzature sportive"





    CARRELLI APPENDICE

    Possono essere trainati da tutti i tipi autoveicoli (tranne autotreni, autoarticolati e autosnodati).
    Per definizione si considerano i carrelli appendice parti integranti dei veicoli trattori.
    Un carrello appendice può essere trainato da un solo veicolo trattore.
    Non sono soggetti ad immatricolazione ma ad abbinamento col veicolo trattore; operazione, questa, da effettuarsi presso un Ufficio Provinciale M.C.T.C., che consiste nell'annotare sulla carta di circolazione della motrice n° di telaio, carrozzeria, massa complessiva e tipo di dispositivo di frenatura.
    Posteriormente al carrello va applicata la targa ripetitrice dell'autoveicolo trattore (di colore giallo con caratteri in nero); da richiedere presso un ufficio provinciale M.C.T.C..

    Il carrello appendice non paga la tassa di circolazione e durante il traino la polizza assicurativa dell'autoveicolo si estende anche al veicolo trainato (é buona norma, comunque, consultare la propria compagnia di assicurazioni).
    PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER CARRELLI APPENDICE

    possono essere considerati "carrelli appendice" i rimorchi che, adibiti al trasporto bagagli, attrezzi per usi personali e simili , abbiano le seguenti caratteristiche.

    appendice tipo "a": lunghezza max. 2,00 m - larghezza max. 1,20 m - massa complessiva 300 kg
    appendice tipo "b": lunghezza max. 2,50 m - larghezza max. 1,50 m - massa complessiva 600 kg
    appendice tipo "c": lunghezza max. 4,10 m - larghezza max. 1,80 m - massa complessiva 2000 kg
    I veicoli di tipo "b" sono considerati "carrelli appendice" unicamente se, oltre alle specifiche sopra riportate, vengono trainati da motrice avente massa a vuoto non inferiore a 1000 kg.
    I veicoli di tipo "c" sono considerati "carrelli appendice" unicamente se, oltre alle specifiche sopra riportate, vengono trainati da autobus aventi massa a vuoto non inferiore a 2500 kg.
    I carrelli appendice hanno un' altezza massima non superiore a 2,5 m. - si consiglia di limitare tale altezza il più possibile per non pregiudicare la stabilità del rimorchio e della motrice stessa e in ogni caso la larghezza non deve comunque superare quella della motrice.
     
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31 replies since 7/7/2009, 21:47   33591 views
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